Assicurazione RCA, obbligatoria anche per i veicoli che non vanno su strada
Aggiornamento del 1/3/2024: con il Decreto Milleproroghe, l’entrata in vigore dell’obbligo di RCA per i veicoli agricoli, macchine operatrici, ecc. è stato prorogato al 30 giugno 2024
Dal 28 dicembre dello scorso anno è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 184 del 22 novembre 2023 che, dovendo recepire la Direttiva (UE) 2021/2118, ha cambiato la disciplina sull’assicurazione dei veicoli e di conseguenza ha modificato in modo decisivo anche il codice della strada.
Scendendo più nel dettaglio, il D. Lgs 184/2023 ha modificato:
- gli articoli 1 e 122 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs 209/2005), aggiungendo anche l’art. 122 bis
- gli articoli 9 e 193 del Codice della Strada
Le modifiche sono di quelle importanti e cruciali per chi è interessato ai nuovi obblighi: si parla di circa 2 milioni di trattori e macchine agricole che al momento non sono ancora assicurati e che lo dovranno fare a stretto giro, per non incorrere in pesanti sanzioni.
Che cosa è cambiato? Sono stati introdotti, all’articolo 122 del Codice delle Assicurazioni Private (cosiddetto CPA) una serie di commi (dal 1-bis all’1-quater) che vanno a chiarire che i veicoli hanno l’obbligo dell’assicurazione “a prescindere dalle caratteristiche e dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento”.
L’obbligo assicurativo non è più legato solo alla “circolazione” del veicolo – la RCA è sempre stata obbligatoria per la circolazione su strade pubbliche – ma alla sua “funzione”. Ogni veicolo, sia che circoli su strade pubbliche, sia che circoli in aree private (campi agricoli, cave minerarie, cantieri, ecc.) adesso deve essere assicurato. Questo obbligo è previsto per tutti i veicoli a motore e anche per i rimorchi, sia fermi che in movimento.
Ci sono delle deroghe, elencate nel nuovo art. 122 bis del CAP che riguardano:
- i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione in forza di una misura adottata dalle autorità (es. confisca, sequestro, fermo)
- i veicoli non più idonei all’uso come mezzo di trasporto (es. veicoli privi di motore o di ruote)
- i veicoli il cui utilizzo è sospeso: a tale proposito, bisogna avanzare una formale comunicazione all’impresa di assicurazione. La sospensione può essere prorogata più volte
- i veicoli di interesse storico e collezionistico
È cambiata anche la definizione di veicolo interessato dall’obbligo assicurativo. Se prima per veicolo si intendeva “qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo, e che può essere azionato da una forza meccanica” adesso per veicolo si intende: “qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non a rotaia” che abbia le seguenti caratteristiche:
- una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h
- un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h
Questa nuova definizione di veicolo include tutti gli innumerevoli macchinari impiegati nelle campagne e sulle montagne, ma esclude ogni mezzo che, seppure azionato da un motore, può essere azionato anche dalla forza muscolare del conducente. Pensiamo ad esempio alle biciclette a pedalata assistita o ai monopattini elettrici: non possono essere chiamati “veicoli” e di conseguenza, per questa norma, non devono pagare l’assicurazione. Nella definizione di “veicolo” rientra anche il “veicolo elettrico leggero”, ma su questo punto si aspetta un decreto apposito che riesca a definire con precisione la categoria dei veicoli elettrici, categoria che si espande ogni giorno di più.
Dall’obbligo della polizza rimangono esclusi solo:
- le sedie a rotelle delle persone con disabilità fisiche
- le macchine per uso di bambini
- le macchine per uso di invalidi
I nuovi obblighi si ripercuotono, a catena, sulle attività di controllo delle forze di polizia, che adesso dovranno rispettare le nuove indicazioni operative contenute nella circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024 del 08/02/2024.
Ricordiamo che chi circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va dalle 866 € alle 3464 € e che è prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.
In caso di incidente, la mancanza di un’assicurazione è un fatto gravissimo che produce danni incalcolabili: per questo motivo, l’UE ha voluto dare un giro di vite alla regolamentazione di tutti i tipi di veicoli.