Circolare - 01/07/2024 - Prot. n. 18710 - Conseguimento o duplicato patente di cittadini iscritti all’AIRE
OGGETTO: Operazioni di conseguimento o duplicato per conferma di validità di una patente di guida di cittadini iscritti all’AIRE.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare n. 18710 del 01/07/2024
OGGETTO: Operazioni di conseguimento o duplicato per conferma di validità di una patente di guida di cittadini iscritti all’AIRE.
Giungono a questa Direzione Generale numerosi quesiti che denotano la persistenza di numerose incertezze interpretative in merito alla possibilità per soggetti iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) di espletare operazioni di conseguimento o duplicato per conferma di validità di titoli abilitativi alla guida.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
Ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2006/126/CE e successive modificazioni, il rilascio (par. 1, lettera e), ed il rinnovo di validità (par. 3, lettera b) di una patente di guida sono subordinati, tra l’altro, alla residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.
L’articolo 12 della stessa direttiva definisce la residenza normale(1).
Nell’ordinamento nazionale, l’articolo 118-bis, co. 1(2), del codice della strada dispone che ai fini del rilascio o del rinnovo di una patente di guida per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Già con circolare prot. n. 7791/08.03 del 3 aprile 2014, avente ad oggetto “Direttiva 2006/126/CE. Applicazione del criterio di residenza normale”, questa Direzione si era, tra l’altro, espressa come segue:
“Innanzitutto si precisa che, anche se non espressamente richiamato dall’art. 118-bis del codice della strada, il principio della residenza normale si applica anche ai cittadini italiani, poiché, l’Italia, in quanto Stato membro dell’Unione Europea, è destinatario di tutte le norme della direttiva 2006/126/CE, e quindi anche di quelle concernenti la residenza normale.
La residenza normale è richiesta se il candidato/conducente non è in possesso di residenza anagrafica in Italia, che si certifica secondo le consuete modalità. È importante sottolineare che la direttiva comunitaria si applica alle patenti di guida rilasciate in tutti gli Stati membri della UE e dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Lichtenstein), e quindi anche se i relativi titolari non sono cittadini dell’UE o SEE.
Detto principio si evince poiché nel testo si leggono esclusivamente riferimenti a “titolare di patente di guida” e a “persona”.”.
Già dal tenore letterale delle disposizioni su ricordate appare chiaro che:
- ai fini del conseguimento o rinnovo di validità di una patente di guida non rileva necessariamente la residenza anagrafica, essendo sufficiente quella normale;
- alla luce della definizione di residenza normale, quella anagrafica si atteggia a species rispetto a genus;
- conseguentemente, la residenza normale è richiesta quanto non ricorre il caso di residenza anagrafica;
- quanto fin qui esposto si applica anche ai cittadini italiani.
Ne consegue che, se non rileva la residenza anagrafica, non può rilevare la residenza all’estero, ovvero l’iscrizione all’AIRE, che certifica la “non residenza anagrafica”.
Si confermano, quindi, anche per gli iscritti all’AIRE i medesimi principi generali e pertanto: un candidato al conseguimento di una patente di guida italiana o un conducente che ne chiede il rinnovo può procedere, ai sensi del 118-bis del codice della strada, a tali operazioni in Italia purché qui abbia residenza normale, che va dichiarata nelle forme e nei modi di cui alla citata circolare prot. n. 7791/08.03 del 3 aprile 2014.
Resta impregiudicata l’applicazione dell’articolo 126, co. 9(3), del codice della strada.
Per mera completezza espositiva si rammenta che ai fini del conseguimento o rinnovo della carta di qualificazione del conducente rileva la stessa interpretazione di residenza normale ai fini dell’applicazione dell’articolo 9(4) della direttiva 2022/2561 UE, come attuato nell’ordinamento interno dall’articolo 21(5) del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni.
Ing. Pasquale D’Anzi
(1) Articolo 12
Residenza normale
Ai fini della presente direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra le persone e il luogo in cui essa abita.
Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest’ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
(2) Art. 118-bis
Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali
1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all’articolo 116, nonchè dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente codice, è equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all’anno.
(3) Art. 126.
Durata e conferma della validità della patente di guida
(…omissis…)
9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell’articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all’estero fa fede dell’avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Chi ha rinnovato la patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter.
(…omissis…)
(4) Articolo 9
Luogo di svolgimento della formazione
I conducenti di cui all’articolo 1, lettera a), della presente direttiva acquisiscono la qualificazione iniziale di cui all’articolo 5 della presente direttiva nello Stato membro di residenza quale definita all’articolo 12 della direttiva 2006/126/CE.
I conducenti di cui all’articolo 1, lettera b), acquisiscono tale qualificazione iniziale nello Stato membro in cui è stabilita l’impresa o nello Stato membro che ha rilasciato loro un permesso di lavoro.
I conducenti di cui all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 1, lettera b), seguono i corsi di formazione periodica di cui all’articolo 7 nello Stato membro di residenza o nello Stato membro nel quale lavorano.
(5) Art. 21
Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica.
1. I conducenti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), che hanno stabilito in Italia la residenza anagrafica ovvero la residenza normale ai sensi dell’articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché i conducenti cittadini di un paese non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un’impresa di autotrasporto avente sede in Italia seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.