Il conseguimento della patente del motociclo non è mai stato così semplice.
Ti offriamo un team di professionisti con i veicoli più moderni ed in regola con le nuove disposizioni normative del 19/01/2013.
Se possiedi già la patente dell’Auto non dovrai rifare la teoria e potrai accedere direttamente agli esami di guida che noi organizziamo.
Con le attuali modifiche di legge a 16 anni si può conseguire la patene di categoria A1, limitata alla guida di motoveicoli a due e tre ruote fino a 125 cm cubici e con potenza massima di 11 Kw.
Compiuti i 18 anni si può conseguire la patente di categoria A2 che consente di condurre veicoli di cilindrata superiore a 125 cm cubici, con potenza massima fino a 35 Kw. Dopo due anni, tramite accesso detto “graduale”, si potranno condurre veicoli di potenza superiore ai 35 Kw, previo il superamento di un esame di guida.
L’accesso diretto alla conduzione di motocicli di cilindrata superiore ai 35 kw, per chi non avesse la patente di categoria A2, si potrà fare al compimento dei 24 anni.
Conseguimento patente A senza esami
Circolare – 13/09/2023 – Prot. n. 26690 – Accesso graduale a patente A2 ed A
ACCESSO ALLA FORMAZIONE UTILE ALL’ACCESSO GRADUALE SENZA ESAME, ALLE PATENTI DI CATEGORIA A2 ED A (DI SEGUITO FORMAZIONE)
Può accedere alla formazione utile all’accesso graduale senza esame alla patente A2, anche speciale, senza esame, chi:
• abbia compiuto almeno 18 anni e sia titolare di patente di categoria A1, anche speciale, da almeno due anni (di seguito “patente presupposta”);
• sia titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida su veicolo di categoria A2.
Si sottolinea che è richiesto il possesso della patente di categoria A1: pertanto non può considerarsi utile per accedere alla formazione la mera abilitazione alla guida sul solo territorio nazionale dei veicoli di categoria A1, riconosciuta ai titolari di patente di categoria B ai sensi dell’articolo 125, co. 2, lettera h), del codice della strada(2).
Può accedere alla formazione utile all’accesso graduale senza esame alla patente A, anche speciale, senza esame, chi:
• abbia compiuto almeno 20 anni e sia titolare di patente di categoria A2, anche speciale, da almeno due anni (di seguito “patente presupposta”);
• sia titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida su veicolo di categoria A.
Ai sensi dell’articolo 123 del codice della strada “la formazione dei conducenti impartita in forma professionale” è riservata alle autoscuole: dunque la formazione in parola deve essere erogata da un’autoscuola o, eventualmente, da un centro di istruzione automobilistica costituito da un consorzio al quale l’autoscuola aderisce.
La formazione consiste nell’espletamento di sette lezioni di guida certificate.
Orari delle Lezioni di Teoria
A Verona in Corte Pancaldo, 40
Lunedì Mercoledì Venerdì 10.00 - 10.50 10.00 - 10.50 10.00 - 10.50 15.00 - 15.50 15.00 - 15.50 15.00 - 15.50 18.00 - 18.50 18.00 - 18.50 18.00 - 18.50
A Parona in Via L.go Stazione Vecchia, 14/b
Lunedì | Mercoledì | Venerdì |
19.10 - 20.00 | 19.10 - 20.00 | 19.10 - 20.00 |
Tabella delle Patenti Europee
Patenti | Note | Età | Abilita alla guida di: | (in base al DL 59/2011) Esame pratico con: |
Patente AM | Sostituisce il Certificato alla Guida dei Ciclomotori C.I.G.C. | 14 anni | • Ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. • Veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici. • Quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. | Ciclomotori a due ruote (categoria L1e), ovvero ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) o quadricicli leggeri (categoria L6e), omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente, non necessariamente dotati di cambio di velocità manuale. |
Patente A1 | 16 anni | • Motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg. • Tricicli di potenza non superiore a 15 kW. • Macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli. | Motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm3 e in grado di raggiunge una velocità di almeno 90 km/h. | |
Patente A2 | Con questa patente prima si potevano guidare moto di potenza fino ai 25 kw, il limite è stato innalzato ma con delle condizioni aggiuntive. | 18 anni | • Motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima. | Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm3 e una potenza di almeno 25 kW. |
Patente A | Adesso per guidare tutte le moto bisogna aspettare di avere 24 anni oppure aspettare 2 anni se si è conseguita la A2. | 21 anni | • Tricicli di potenza superiore a 15 kW. | Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm3 e una potenza di almeno 40 kW. |
24 anni | • Motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. | |||
Patente B1 | Questa è la patente specifica per guidare i quad di una certa potenza. | 16 anni | • Quadricicli diversi da quelli riportati sopra, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. • Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie. | Un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h. |
Patente B | 18 anni | • Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli. • Macchine agricole. | Un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h. | |
Patente BE | 18 anni | • Complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg. | Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest’ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. | |
Patente C1 | 18 anni | Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg. | Un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. | |
Patente C1E | 18 anni | • Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg. • Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg. | Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest’ultima; il rimorchio vede essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. | |
Patente C | 21 anni (18 se si consegue la CQC merci) | Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. | Un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva. | |
Patente CE | 21 anni (18 anni se si consegue la CQC merci) | Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg. | Un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva. | |
Patente D1 | 21 anni | Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. | Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni. | |
Patente D1 E | 21 anni | Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg. | Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. | |
Patente D | 24 anni (21 anni se si consegue la CQC persone) | Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. | Un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni. | |
Patente DE | 24 anni (21 anni se si consegue la CQC persone) | Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. | Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. |