OGGETTO: Procedura rinnovo patente scaduta di validità da oltre cinque anni – Esperimento di guida.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI
AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 24645 del 29 luglio 2021
Oggetto: Procedura rinnovo patente scaduta di validità da oltre cinque anni – Esperimento di guida.
Come è noto nel tempo sono intervenute diverse disposizioni da parte di questa Direzione Generale in merito ai criteri da adottare nei casi di richiesta di conferma di validità di patenti di guida scadute.
È indubbio, però, che le procedure adottate in materia dagli Uffici hanno determinato, nel tempo, numerosissimi ricorsi gerarchici corredati da altrettante dichiarazioni sostitutive, “agevolmente” rese da terzi, tutte riguardanti l’esercizio, la capacità e la continuità nella conduzione dei veicoli da parte di soggetti la cui patente risultava scaduta.
Moltiplicazione del contenzioso, applicazione disomogenea sul territorio e posizione giurisprudenziale convergente sulla necessità di una valutazione puntuale circa l’effettiva persistenza dell’idoneità tecnica alla guida, impongono, nelle more di una evoluzione normativa al riguardo, di regolamentare in modo più dettagliato ed univoco la procedura di che trattasi, riducendo gli attuali margini di incertezza operativa che affliggono gli Uffici e disorientano l’utenza.
Stante quindi l’oggettiva esigenza di dare effettività e contenuto alla “verifica di persistenza dell’idoneità tecnica alla guida” si dispone che i titolari di patente di guida scaduta di validità da oltre cinque anni, che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, dovranno sostenere, preliminarmente alla conferma, una prova pratica di guida, classificata come “esperimento di guida” tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico).
La prova sarà calibrata sulla categoria di patente posseduta dall’interessato. Nel caso in cui la patente comprenda più categorie, l’esperimento di guida si svolgerà secondo le modalità previste per la categoria di patente riportata nella seconda colonna della tabella che segue:
Patente comprendente le categorie | Esperimento/prova pratica di guida |
CE e DE | una di tali categorie |
C (o C1) e DE | categoria DE |
CE e D (o D1) | categoria CE |
C1 (o C1E) e D | categoria D |
C e D1 (o D1E) | categoria C |
C e D | una di tali categorie |
C1E e D1E | una di tali categorie |
C1E e D1 | categoria C1E |
C1 e D1E | categoria D1E |
B (o BE) e una di queste categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE | per la categoria posseduta diversa dalla categoria B (o BE) |
A (o A1 o A2) e B (o BE) | una di tali categorie |
A (o A1 o A2) e B1 | una di tali categorie |
AM e A (o A1 o A2) | categoria A (o A1 o A2) |
AM e B (o B1 o BE) | categoria B (o B1 o BE) |
La durata della prova deve essere di almeno 15 (quindici) minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno 25 (venticinque) minuti per le altre categorie.
Il candidato può presentarsi all’esame come privatista (con veicolo non munito di doppi comandi) o come allievo di autoscuola.
In ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato dovrà essere accompagnato da una persona, in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122 comma 2 del CdS.
Per sostenere la prova pratica, il candidato dovrà presentare istanza utilizzando il mod. TT 746 corredata di attestazione di versamento di 16,20 euro su conto corrente postale n. 9001.
In caso di esito favorevole della prova pratica e, pertanto, una volta accertato il permanere del requisito di idoneità tecnica alla guida, l’Ufficio potrà dare corso all’emissione del duplicato patente per conferma di validità con inserimento, nella maschera GE91, di un’apposita “informativa” circa la data e l’esito dell’esperimento di guida effettuato.
L’esito negativo dell’esperimento di guida che rafforza, quindi, il dubbio circa la persistenza del requisito di idoneità tecnica alla guida, comporta invece la necessità, per il conducente, di sottoporsi all’esame di revisione della patente.
La mancata richiesta di sottoporsi all’esperimento di guida da parte dei conducenti interessati comporta la necessaria emanazione del provvedimento di revisione della patente da parte dell’Ufficio.
Le S.V. vorranno garantire all’utenza la massima diffusione dei contenuti della presente ed adottare le presenti disposizioni a decorrere dal 1.09.2021.
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il contenuto della presente.
Ing. Pasquale D’Anzi