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Riconoscimento facciale agli esami

Dal 16 gennaio nelle Motorizzazioni è attivo il riconoscimento facciale

Il 16 gennaio, parte l’intero sistema di face recognition, così come stabilito dalla circolare prot. 41095 del 29 dicembre 2022.

Non si è perso tempo nell’adeguare le aule delle Motorizzazioni, su e giù per l’Italia, con le nuove apparecchiature per la cosiddetta “face recognition”, al fine di consentire automaticamente l’accesso alle aule d’esame a tutti i candidati di tutte le categorie di patenti e CQC.

In queste settimane si è provveduto a un adeguamento dell’infrastruttura tecnologica per lo svolgimento delle  prove, consistente nella sostituzione di tutte le postazioni candidato con “thin client” touch screen e di tutte le postazioni esaminatore con apposite work station compatibili con il nuovo sistema telematico, nonché nell’adeguamento dell’applicativo “Quiz Patenti”.

La novità tecnica più rilevante consiste nell’aver reso  obbligatoria l’installazione di due diverse postazioni di Face Recognition: una relativa al “Sistema di Accesso e Riconoscimento al Varco“, una relativa al “Sistema di Accesso e Riconoscimento all’Esame“.

Entrambe si traducono in dispositivi dotati di una web-cam e di un software utili a consentire il riconoscimento facciale del candidato, e sono collocate rispettivamente in corrispondenza  dell’accesso alla sede d’esame, e in corrispondenza della sede d’esame vera e propria, rimanendo in attività dall’inizio alla fine dello svolgimento della prova.

Nel caso in cui non dovesse verificarsi, per qualsiasi ragione, il riconoscimento del candidato in automatico, l’esaminatore accerta la corrispondenza tra la foto del candidato presente in archivio e presentata “a video” nell’applicazione “Quiz Patenti” e quella rilevata dalla web-cam della postazione. In caso di riscontro positivo, l’esaminatore autorizza il candidato all’esame seguendo il flusso procedurale proposto dall’applicazione.

La circolare non chiarisce cosa succede nel momento in cui non avviene il mancato riconoscimento in automatico e non vi è corrispondenza tra la foto del candidato in archivio e quella rilevata dalla web cam.

In una successiva circolare di chiarimento (prot. 962 del 12 gennaio 2023) è stato comunque specificato che tutte le precedenti modalità di identificazione dei candidati (es. esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità) sono “da intendersi superate”, vale a dire che non possono/devono essere adottate.

A proposito di questo aspetto decisamente non trascurabile, il  Direttore Generale Ing. Pasquale D’Anzi ha ritenuto necessario specificare quanto segue, in riferimento alla circolare 33131 del 21 ottobre 2022 (quella che ha dato avvio a tutto il processo di riconoscimento facciale, ndr) :

la finalità della circolare in commento è “semplificare e uniformare le modalità di identificazione dei candidati all’esame di teoria per il conseguimento delle Patenti e delle CQC”: è evidente che, se fossero ancora da applicarsi precedenti e diverse istruzioni per il riconoscimento del candidato, ad opera dell’esaminatore, “in caso di riconoscimento facciale non avvenuto”, non solo tale finalità sarebbe disattesa, ma probabilmente la stessa circolare sarebbe stata inutilmente pubblicata.

Ha inoltre voluto ribadire il fatto che, per lo straniero in attesa del permesso di soggiorno, è sufficiente la ricevuta della richiesta di tale permesso, tanto più che in occasione dell’esame di teoria non è richiesta nemmeno la ricevuta e basta l’identificazione “a monte” fatta dal medico certificatore. Il permesso di soggiorno (o la ricevuta della richiesta) dovranno comunque essere presentati dai candidati stranieri al momento della prova pratica di guida.

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