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Limitazioni per neopatentati dalla data di superamento dell'esame.

 

QUADRO GENERALE

Per i neopatentati sono previste:
una limitazione generale per i titolari di patente di categoria A e B,
una limitazione specifica per i titolari di patente di categoria B.
Non è più prevista la specifica limitazione per i titolari di patente di categoria A riferita alla potenza dei motocicli, sostituita dal requisito del necessario accesso graduale, con esperienza biennale, dalla A2 alla A, ovvero dalla previsione di un’età più elevata per il conseguimento diretto della patente A senza limitazioni.

LIMITAZIONI PER NEOPATENTATI
Per i neopatentati sono previste particolari limitazioni di guida in funzione del fatto che la loro inesperienza nella conduzione dei veicoli, soprattutto più veloci o più potenti, può determinare gravi rischi di incidenti stradali. Le limitazioni previste sono di due tipi:
velocità massima, che operano per tutti i veicoli che abilitano a condurre le patenti del gruppo A-B;
potenza del motore del veicolo, massima o riferita alla tara, solo per gli autoveicoli che abilita a condurre la patente di categoria B.

Limitazioni di velocità per neopatentati
I titolari di patente delle categorie A2, A, B1 e B, per i primi 3 anni dal conseguimento della patente, non possono guidare a velocità superiore a 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali, indipendentemente da tipo, cilindrata o potenza del veicolo che conducono.
Se vengono conseguite più abilitazioni tra quelle elencate, la limitazione decorre della prima patente conseguita fra quelle delle indicate categorie. Infatti, nell’ambito delle suddette categorie, il periodo di limitazione trascorso dopo aver conseguito una patente vale anche per una diversa patente conseguita successivamente. Se si consegue una patente superiore (diversa dalle categorie indicate), perciò, le limitazioni continuano a permanere con decorrenza dalla data di conseguimento della prima patente fra quelle delle categorie A2, A, B1 e B.
La limitazione di velocità si riferisce a tutti i veicoli che la patente abilita a condurre, compresi quelli che abilitano a condurre patenti di categorie superiori conseguite successivamente.
Per i titolari di patente B, la limitazione di velocità concorre con quella di potenza per gli autoveicoli che abilita a condurre la patente stessa.

Limitazioni di potenza per autoveicoli che possono essere condotti da neopatentati con patente B
I titolari di patente di categoria B conseguita dal 14.12.2024 , per i primi tre anni dal rilascio della patente, non possono guidare autoveicoli aventi le seguenti caratteristiche:

  1. autoveicoli: potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t;
  2. veicoli, compresi quelli elettrici o plug-in, destinati al trasporto di persone aventi massimo 8 posti oltre a quello del conducente: potenza massima pari a 105 kW .

Le informazioni relative alla potenza di un veicolo si possono rilevare dalla carta di circolazione/DU oppure interrogando il sito internet “ilportaledellautomobilista”

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 120 CDS, per le persone destinatarie del divieto di conseguire la patente per un periodo fino a 3 anni per illeciti relativi a sostanze stupefacenti, la limitazione ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.

Le limitazioni non operano quando il neopatentato:

  1. prima dello scadere dei tre anni, consegue una patente di categoria superiore (BE, C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D, DE); in tal caso, dalla data di conseguimento della patente superiore possono essere condotti veicoli più potenti rispetto ai limiti indicati, anche se, per la loro conduzione, è richiesto il possesso della sola patente di categoria B;
  2. si trova alla guida di un veicolo al servizio di una persona con disabilità, a condizione che sia munita di contrassegno di circolazione e la persona sia a bordo del veicolo stesso. Non è richiesto che il veicolo sia di proprietà della persona con disabilità: può, infatti essere anche dello stesso conducente neopatentato o di un terzo. L’esenzione opera, naturalmente, anche quando lo stesso neopatentato è la persona con disabilità che utilizza il veicolo di potenza elevata;
  3. è accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. La persona deve trovarsi a fianco del conducente neopatentato.

Verifica al CED Motorizzazione per guida di neopatentato

Per usufruire del servizio occorre collegarsi al sito “ilportaledellautomobilista”:

  1. accedere alla sezione “utilità”;
  2. accedere al settore “limiti guida neopatentati”;
  3. digitare il numero di targa dell’autoveicolo nell’apposito campo “targa”;
  4. cliccare il tasto “ricerca”.

Per alcuni tipi di smartphone è possibile installare l’apposita APP denominata iPatente.

Il sistema risponde in tempo reale ed evidenzia nel campo “prescrizioni per neopatentati” una delle seguenti diciture:

  1. “Il veicolo non può essere guidato da un conducente che abbia conseguito la patente da meno di tre anni. Questa prescrizione è valida solo nel caso in cui la patente sia stata rilasciata a partire dal 9 febbraio 2011” se l’autoveicolo non può essere guidato da neopatentati;
  2. “Il veicolo può essere guidato anche da un neopatentato” se l’autoveicolo può essere guidato da neopatentati.

DECORRENZA DELLE LIMITAZIONI
Le limitazioni sono automatiche e cessano al termine del prescritto periodo, conteggiato dalla data di superamento dell’esame e non dalla data di rilascio del documento.

Nell’ipotesi di conseguimento ex novo di patente a seguito di revoca di una patente precedente:

  1. qualora la revoca sia stata disposta ai sensi degli artt. 120 e 130 CDS, la nuova patente è soggetta alle limitazioni a far data dal giorno del conseguimento della patente che è stata revocata;
  2. qualora la revoca sia stata disposta ai sensi dell’art. 219 CDS, la nuova patente è soggetta alle limitazioni previste per i neopatentati.

EFFICACIA DELLE LIMITAZIONI

Le limitazioni per i neopatentati:

si applicano ai titolari di patente di guida italiana di:

  1. categoria B,
  2. categoria B ottenuta per conversione di patente straniera o militare;

non si applicano, sia per la velocità sia per la potenza specifica dei veicoli, ai:

  1. neopatentati della categoria B rilasciata da uno Stato estero,
  2. conducenti italiani residenti all’estero;
  3. è dubbio se possano essere applicate nei confronti dei conducenti stranieri che abbiano stabilito, successivamente al rilascio, la loro residenza normale in Italia.

Efficacia delle limitazioni nelle esercitazioni di guida
Gli aspiranti conducenti che circolano muniti di autorizzazione a esercitarsi non sono soggetti alle limitazioni per la conduzione di autoveicoli. Tuttavia, quando l’esercitazione di guida si svolge in autostrada, si applicano le limitazioni di velocità imposte per i conducenti neopatentati.
I conducenti minorenni autorizzati alla guida accompagnata, invece, sono soggetti alle limitazioni di potenza specifica imposte ai neopatentati della categoria B, ovunque si svolga l’esercitazione. Sono altresì soggetti, in ogni caso, alle limitazioni previste per i neopatentati, per cui il minore autorizzato non può superare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali.

CONTROLLI
Per verificare la rispondenza di un veicolo ai limiti sopraindicati, occorre fare riferimento ai valori di potenza e di tara (intesa come somma della massa a vuoto del veicolo e della massa del conducente che, convenzionalmente, è considerata pari a 75 kg) riportati sulla carta di circolazione / DU.
Per quanto riguarda gli autoveicoli, diversamente da quanto accade per i motocicli, non è al momento previsto che sulla carta di circolazione / DU sia riprodotta la limitazione.
Per il calcolo della potenza specifica (PS) si deve dividere la potenza espressa in kW per il peso del veicolo espresso in tonnellate (dati ricavabili dalla carta di circolazione / DU).

Esempi:
Es. 1
Autovettura (M1) di 70 kW e massa 1.200 kg: si ha PS = 70/1,2 = 58,3 kW/t: si può guidare perché la potenza specifica è inferiore a 75 kW/t e la potenza assoluta è inferiore a 105 kW;
Es. 2
Autovettura (M1) di 110 kW e massa 1.600 kg: si ha PS = 110/1,6 = 68,75 kW/t: sebbene la potenza specifica sia inferiore a 75 kW/t, non si può guidare perché la potenza assoluta è superiore a 105 kW.

SANZIONI

L’art. 117, c. 5, CDS prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma per:
titolare di patente italiana che nei primi tre anni dal conseguimento delle patenti A2, A, B1 o B, supera i limiti di velocità imposti ai neopatentati;
titolare di patente italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, guida autoveicoli a elevate prestazioni;
minore autorizzato alla guida accompagnata che guida autoveicoli a elevate prestazioni.
Per i titolari di patente, la violazione comporta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 2 a 8 mesi.
Le sanzioni previste dall’art. 117 possono concorrere con quelle previste dall’art. 142 CDS se oltre a essere superati i limiti sopraindicati, sono anche superati i limiti di velocità (per strada o per categoria di veicolo).
Per l’aspirante al conseguimento della patente che guida in autostrade con 3 o più corsie, senza rispettare i limiti di velocità imposti ai neopatentati, si applicano le sanzioni dell’art. 176, c. 21, CDS. Qualora la violazione sia commessa dal conducente minorenne autorizzato alla guida accompagnata, si applica la sanzione prevista dall’art. 117, c. 5, CDS in relazione all’art. 115, c. 1 quinquies, CDS

A seguire il link per calcolare se l’autoveicolo è idoneo per il neopatentato:

Controlla se la tua auto va bene per il Neopatentato

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