Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio scorso ha visto la luce il decreto ministeriale del 9 giugno 2023: Disciplina dell’accesso graduale, senza esame, alle patenti di categoria A2 ed A, che potete leggere per intero a questo link.
Rircordiamo che per questo decreto e la sua applicabilità si attende ancora la pubblicazione di un ulteriore decreto dirigenziale.
Eravamo già preparati alla notizia da almeno un anno: l’articolo 123 del codice della strada riporta infatti già da tempo (per la precisione grazie al DL del 16 giugno 2022, l’ultimo della vecchia legislatura) la dicitura che presso un’autoscuola si può frequentare il corso di formazione che permette di conseguire la patente A2 o A senza esame. Leggiamo l’ultima parte del comma 7:
“Il corso di formazione, presso un’autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida.”
Fermo restando che si attendono chiarimenti, sia per quanto riguarda la data di applicabilità, che per quello che riguarda tutte le informazioni pratiche,
in massima sintesi con queste disposizioni è permesso, da parte di una persona che abbia già esperienza sulla guida in moto da almeno 2 anni, di conseguire una patente A di categoria superiore a quella posseduta, attraverso un corso di formazione della durata di 7 ore.
Le condizioni per frequentare questo corso di formazione, entrando più nel dettaglio, sono le seguenti:
- per ottenere la patente A senza limiti, il frequentante deve avere la patente A2 da almeno 2 anni (dunque l’età minima deve essere di 20 anni)
- per ottenere la patente A2, il frequentante deve avere la patente A1 da almeno 2 anni (dunque l’età minima deve essere di 18 anni, e la patente A1 deve essere stata ottenuta tramite l’esame pratico della moto – non deve essere la patente A1 che in automatico si consegue attraverso la patente B)
Tutto questo è possibile perché è la stessa direttiva europea 2006/126/CE a permetterlo, quando all’art. 7 comma c) prevede, alternativamente, l’esame ovvero (oppure) al completamento di una formazione adeguata.
Questa possibilità c’è sempre stata, fin dal 2006, ma al Ministero si sono decisi a sfruttarla adesso che c’è il grave problema della mancanza di esaminatori in Motorizzazione, che sta allungando i tempi degli esami di tutte le categorie di patenti.
Il corso di formazione dovrà essere strutturato nel seguente modo:
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3 ore di formazione anche collettiva (massimo 5 candidati) – con gli obiettivi e contenuti dell’art. 4 comma 1 lettera a)
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4 ore di formazione individuale – con gli obiettivi e contenuti dell’art. 4 comma 1 lettera b).
Obiettivi e contenuti della formazione collettiva
a) preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale; manovre particolari ai fini della sicurezza stradale (durata tre ore):
1) l’allievo deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo ad indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;
2) l’allievo deve essere in grado di controllare la condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell’olio e dei liquidi in generale, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
3) l’allievo deve essere in grado di mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l’aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo, di parcheggiare il motociclo sul cavalletto e di scendere dallo stesso nel rispetto delle necessarie precauzioni;
4) l’allievo deve essere in grado di effettuare manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l’utilizzo combinato di frizione e freno, l’equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonchè la posizione dei piedi sui poggiapiedi. Parte della formazione di cui al presente punto dovrà essere svolta su luoghi idonei ad essere attrezzati con percorsi conformi a quanto previsto dall’allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 e con le modalità ivi previste;
5) l’allievo deve essere in grado di effettuare manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h. L’allievo deve essere altresì in grado di effettuare frenate di prova, compresa una frenata d’emergenza, a una velocità minima di 50 km/h. Parte della formazione di cui al presente punto dovrà essere svolta su luoghi idonei ad essere attrezzati con percorsi conformi a quanto previsto dall’allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 e con le modalità ivi previste;
Obiettivi e contenuti della formazione individuale
b) guida nel traffico: l’allievo deve essere in grado di eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni (durata quattro ore):
1) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria; guida su strada rettilinea, frequentata da pedoni e transitata da veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; guida in curva; impegno e superamento di incroci e raccordi; cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; sorpasso e superamento: sorpasso di altri veicoli, superamento di ostacoli, ivi comprese vetture posteggiate; lasciarsi sorpassare da parte di altri veicoli. Le attività di guida devono impegnare anche elementi e caratteristiche stradali quali rotatorie, passaggi a livello, fermate di autobus o tram, attraversamenti pedonali, guida su lunghe salite e discese, gallerie;
2) ingresso, guida e uscita dall’autostrada o strade extraurbane principali o secondarie: ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione.
Nessun candidato può ricevere formazione per più di 3 ore al giorno, dunque il corso deve avere una durata minima di 3 giorni. Nulla è stabilito in merito alle eventuali assenze, di come devono essere recuperate, e di come gestire le patenti A su moto con cambio automatico.